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CILA, cos’è e quando serve per i lavori in condominio

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La CILA è la comunicazione a norma di legge per richiedere l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, ma non strutturali, dell’edificio. Ovvero, è necessaria nel momento in cui si decide di rivedere in modo deciso uno spazio e si va oltre la cura ordinaria di un appartamento, una casa o un condominio.

Quindi, la CILA è lo strumento giusto per iniziare delle attività a norma di legge. E bisogna sempre approfondire come compilare la documentazione in questione. Soprattutto quando a capo delle attività c’è l’amministratore di condominio, responsabile del fascicolo immobiliare dell’intero stabile.

Cos’è la CILA, una definizione

La sigla CILA sta per Comunicazione Inizio Lavori Asseverata ed è obbligatoria in determinate circostanze. L’obiettivo è quello di semplificare il processo e far iniziare i lavori immediatamente.

Questo documento è stato introdotto nel 2010 con la Legge 73 che ha aggiornato l’Art. 6 del Testo Unico dell’edilizia (d.p.r. 380/01). Di base questa documentazione viene presentata per avere il consenso a iniziare opere di manutenzione straordinaria, ma non strutturale, anche se dal 2014 è stata introdotta la possibilità di gestire il frazionamento e l’accorpamento di unità immobiliari.

Documenti per consegnare CILA

I documenti che servono per poter avere la CILA, con relativa comunicazione d’inizio lavori asseverata, sono allineati a livello nazionale per avere una maggior semplicità operativa. Ecco la lista da rispettare:

  • Atto di proprietà dell’edificio.
  • Condono e/o progetto del lavoro.
  • Documentazione con visura e planimetria.
  • Relazione e Progetto firma di un tecnico.
  • DURC dell’impresa esecutrice.

Quando è obbligatorio il documento?

La CILA si deve presentare in relazione a interventi di manutenzione straordinaria, restauro e di risanamento conservativo nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali. Ad esempio:

L’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici.

Gazzetta Ufficiale

Grazie alla CILA è possibile lavorare sul consolidamento, il ripristino e il rinnovo dell’edificio, mantenendo inalterata la struttura e la destinazione d’uso. Nel caso dei lavori in condominio si dispone di un’unica CILA che riporta sia gli interventi relativi alle parti comuni che quelli privati.

Come presentare la CILA?

Questo documento va compilato obbligatoriamente dal proprietario dell’immobile e asseverata da un tecnico abilitato, ossia iscritto ad un Albo professionale, o dallo specialista (architetto, ingegnere, geometra) che è responsabile dei lavori di ristrutturazione o adeguamento del condominio.

CILA
Esempio di CILA.

La CILA deve essere depositata presso il comune di appartenenza. La consegna può essere in modalità cartacea o con soluzioni telematiche se disponibili. In alcuni casi è prevista solo consegna via web.

In un condominio, se i lavori riguardano le aree comuni, è l’amministratore a dover compilare con il tecnico scelto e presentare la CILA, allegando i documenti d’identità di tutti i condòmini. Sempre all’amministratore sono attribuiti i compiti di controllo dell’esecuzione dei lavori e di comunicazione.

Tempi e costi della CILA

Per ottenere la CILA occorrono circa 7 giorni lavorativi e il costo dipende sia dal Comune che dal professionista che ti segue per ottenere la documentazione. Ad esempio, per un tecnico che si occupa di questo lavoro bisogna versare circa 500/700 euro oltre i costi di cancelleria e i bolli.

Il contributo del tecnico è indispensabile. È sotto la sua responsabilità che i lavori si allineano all’urbanistica, al rendimento energetico, ai regolamenti edilizi, alla materia sismica e strutturale.

Da leggere: rischio legionella nei condomini, obblighi e responsabilità

Qual è la differenza con CIL e SCIA?

Il vantaggio sostanziale della CILA è che i lavori possono iniziare in tempi rapidi subito dopo il protocollo. Lo stesso si può dire della CIL solo che quest’ultima riguarda i lavori di manutenzione ordinaria di lieve entità. In questo caso non è previsto il contributo di un tecnico. Esatto opposto per la SCIA che si compila nel momento in cui si eseguono lavori che incidono anche sulla struttura dell’edificio.

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